TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 954/2026 del 06-03-2026
principi giuridici
In materia di Assegno di Inclusione, l'omessa o inesatta indicazione di dati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non determina la revoca del beneficio qualora l'amministrazione sia comunque in possesso di documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione.
In materia di Assegno di Inclusione, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sulle somme arretrate è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno di Inclusione: Errore Formale nella DSU non Giustifica la Revoca del Beneficio
La pronuncia in esame affronta la questione della revoca dell'Assegno di Inclusione (ADI) a seguito di un errore nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La vicenda trae origine dalla domanda di ADI presentata da una persona, la quale, nella DSU, aveva erroneamente indicato una certificazione di disabilità grave relativa a sé stessa come appartenente a un altro membro del nucleo familiare. Nonostante tale errore, l'INPS aveva inizialmente erogato la prestazione per alcuni mesi, salvo poi sospenderla e revocarla, adducendo "assenza del requisito disabilità" e ritenendo mendace l'autodichiarazione.
La persona interessata ha impugnato il provvedimento di revoca, sostenendo che si trattasse di un mero errore formale e che l'INPS, essendo già in possesso della documentazione attestante la sua disabilità, avrebbe potuto facilmente correggere l'errore. L'INPS, dal canto suo, ha giustificato la revoca richiamando la normativa che prevede la revoca del beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere o omissioni di informazioni rilevanti.
Il giudice del lavoro, pur rigettando la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo (non rientrando tale potere nella sua giurisdizione), ha accolto la domanda della ricorrente, accertando il suo diritto all'erogazione dell'ADI. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando che l'INPS non contestava la sussistenza dei requisiti per la fruizione della prestazione da parte del nucleo familiare. Inoltre, il giudice ha sottolineato che la documentazione attestante la disabilità della ricorrente era già in possesso dell'INPS, il quale, a seguito di un'istruttoria più approfondita, avrebbe potuto accertare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del beneficio.
Il giudice ha ritenuto che l'errore nella DSU non potesse essere considerato una dichiarazione mendace tale da giustificare la revoca del beneficio, soprattutto in considerazione del fatto che l'INPS era già in possesso delle informazioni corrette. Tuttavia, il giudice ha anche precisato che l'importo dell'ADI doveva essere ricalcolato tenendo conto della corretta situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, e che dovevano essere sottratte le somme già erogate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.